Art. 37. c.c. (Fondo comune)

art 37 c.c.
art 37 c.c.

 

Art. 37. c.c. (Fondo comune)

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi
contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione. Finche’
questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione
del fondo comune, ne’ pretenderne la quota in caso di recesso.

 

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